Una questione che ha messo in allarme parte dei blogger è stata la problematica sulla responsabilità di quanto scrivono.
Tentiamo dunque di dare un’interpretazione che tenga conto dei diversi aspetti giuridici che interagiscono nella blogsfera. Errori interpretativi e diffusione di questi reca inutile allarmismo tra gli utenti.
Responsabilità penale. E’ sempre “personale”, pertanto ognuno è responsabile personalmente di quanto scrive. Anche nel caso di blog collettivi è il singolo autore a rispondere dei propri scritti, non già la Web Community di cui fa parte. Non serve precisarlo in apposite note legali.
Ciò vale anche per i commenti inseriti dai terzi – anche se elaborati in forma anonima – poiché la responsabilità penale è, appunto, personale e non può essere direttamente perseguito il proprietario di un blog per un commento inserito da un visitatore: la Polizia Postale è in grado di risalire al mittente tramite complesse indagini. Il proprietario del blog su cui il commento viene inserito sarà, caso mai, responsabile della negligenza di controllo ovvero per la mancata rimozione del commento.
Responsabilità per negligenza. Nel caso di post su blog collettivi o di commenti che ledono diritti o immagine e dignità di terzi, il proprietario del blog non è responsabile personalmente dello scritto/commento lesivo – come dicevamo nel precedente paragrafo – ma può essere giudicato per il mancato controllo (negligenza) e/o la mancata rimozione di tale testo. Ad esempio, qualora un blogger trovi un commento offensivo (nei confronti di chiunque) sul proprio spazio web, è tenuto a rimuoverlo tempestivamente per limitare i danni altrui. In tal senso, e non per la specifica responsabilità penale dello scritto offensivo, può essere avviata un’azione legale nei confronti del titolare del weblog.
Direttore del blog. Come di recente ha espresso il Tribunale di Aosta (sentenza del 26/05/2006), il titolare del blog assume le vesti di “direttore” delle proprie pagine web. A causa di errori interpretativi, forse dovuti a letture frettolose della sentenza citata, è stato frainteso il significato della chiave della sentenza: il blogger è il direttore del blog. Ragion per cui egli deve prontamente eliminare i contenuti offensivi, ovvero lesivi di diritti altrui, in quanto egli ne ha i pieni poteri d’intervento (di moderazione).
Questa raccomandazione non è tesa ad escludere i blog dalla cerchia di soggetti a cui è rivolta la legge 7 marzo 2001, n. 62, che molti bloggisti citano. La legge in esame è rivolta ai “prodotti editoriali” (si legga innanzitutto il titolo della normativa: “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”), dove dovremmo ricondurre il termine “editoriale” al significato linguistico di “editoria” che riguarda l’industria di pubblicazione (in originale del libro), l’insieme degli editori e della loro attività, dove editore è chi stampa e pubblica a “scopo commerciale”. E il blogger è sempre a scopo commerciale? La risposta è negativa.
L’equiparazione del blog ad una testata giornalistica può adoperarsi solo per chiarire che il blogger, avendo il controllo del blog, è come se ne fosse il direttore. E al discorso si aggiunge, ancorché ormai esclusa l’applicazione, che il weblog non può essere soggetto alla normativa sulla stampa poiché non sussiste alcuna periodicità di aggiornamento (art. 1, comma 3 della L. 62/2001).
Efficacia del disclaimer. E’ ormai consuetudine deresponsabilizzare i weblog (anzi, i blogger) con l’ausilio di disclaimer. Questi sono utili al lettore per comprendere agevolmente l’ambito delle responsabilità, eventualmente esterne al sito. Dichiarare di “non essere responsabili” non serve: la legge vige indipendentemente dai nostri tentativi di dissuadere i lettori dall’agire in giudizio. E se, per esempio, declinassimo ogni responsabilità per i commenti inseriti dovremmo ricordare l’inefficacia parziale di questa clausola poiché il “direttore del blog” è responsabile per il mancato controllo e/o rimozione dei commenti offensivi o lesivi di diritto altrui (cfr. secondo paragrafo).
Disclaimer inutile? Ancora una volta la risposta è negativa, seppur parzialmente, in quanto possiamo utilizzarlo per chiarire ai lettori alcuni aspetti, come l’indicazione chiara dei nominativi di “chi fa che cosa” in un blog collettivo (es. moderatore, amministratore, ecc.), secondo un lecito valido accordo interno.
Accordi tra le parti. L’autonomia contrattuale è valida. In un weblog collettivo i membri che ne prendono parte possono stipulare contratti per la divisione dei compiti e responsabilità tra loro, ai sensi degli artt. 1321 e ss. del codice civile. Questi accordi potranno essere eccepiti in giudizio per escludere taluni soggetti da determinate responsabilità (salvo quella personale di tipo penale) ovvero come elemento probatorio nell’ambito di procedimenti legali.