Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo dello Sporting Viagrande riguardo la gara disputata il 3 Marzo scorso in casa del Pistunina confermando il risultato di 3-1 acquisito sul campo.
Nel reclamo presentato dalla Società dello Sporting chiedeva la vittoria a tavolino o in subordine la ripetizione della gara, in campo neutro ed a porte chiuse. La motivazione presenta dalla Società catanese: “il clima ostile e intimidatorio, indotto dai tesserati di quest’ultima, sfociato nell’aggressione subita dal proprio calciatore Pacini Giuseppe, oggetto delle violenze commesse dal calciatore Bonura Daniele e costretto a ricorrere a cure ospedaliere e quindi ad essere sostituito all’inizio del s.t.; la reclamante evidenzia come l’accaduto abbia inciso sullo stato d’animo dei propri calciatori tanto da risultare influente sul risultato della gara sino a quel momento in parità”.
Come al solito il Giudice Sportivo tiene conto di quanto scritto nel referto del direttore di gara, in subordine del commissario di campo. Nel comunicato si legge che “ si rilevano episodi, certamente censurabili, che sono accaduti, quasi alla fine del primo tempo, tra partecipanti alla gara e che sono stati puntualmente rilevati e sanzionati dall’arbitro; sfuggiva alla terna arbitrale l’atto di violenza, segnalato dal C.C. nel proprio rapporto, sia pure non nei termini evidenziati dalla reclamante, commesso dal calciatore di riserva Bonura Daniele della Società Pistunina;
Per quanto esposto non viene accolto il reclamo dello Sporting Viagrande “non consente di accogliere il reclamo: per stessa ammissione della suddetta Società, a compiere gli atti di violenza citati dalla stessa sono stati calciatori della Società Pistunina e tale circostanza esclude la possibilità di invocare la subita alterazione del proprio potenziale atletico”;
Per quanto riguarda la seconda richiesta della ripetizione della gara, anche qui viene respinta dal Giudice Sportivo. La ripetizione va disposta eccezionalmente qualora sussistano fattispecie da addebitare all’operato dell’arbitro o non ricorrano responsabilità specificatamente addebitabili alle parti in causa; nel caso in esame, per stessa ammissione dell’arbitro, la gara ha comunque avuto regolare svolgimento e conclusione.