Separazione e divorzio anche di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile

Dall’11 dicembre 2014 e’ entrato in vigore l’art.12 del decreto legge 132/2014, che introduce disposizioni in materia di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio anche di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile.

Con D.M. 9 dicembre 2014 sono state approvate le nuove formule per il ricevimento delle relative dichiarazioni.

I coniugi che intendono separarsi o che si trovino nelle condizioni di legge per potere chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possono rivolgersi al Comune di residenza di uno di essi o al comune dove è stato celebrato il matrimonio ovvero sia stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero.
Per potere accedere alla procedura presso gli uffici comunali è  necessario che i coniugi:
– non siano genitori di figli minori
– non siano genitori di figli maggiorenni incapaci
– non siano genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, c.3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
– non siano genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
– non concordino tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale
– abbiano raggiunto un accordo consensuale di separazione o divorzio.

Non prima di 30 giorni i coniugi devono presentarsi nuovamente all’ufficiale dello stato civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione nel giorno stabilito equivale a mancata conferma delll’accordo.

Data la complessita’ della procedura di fronte all’ufficiale dello stato civile, è necessario concordare preventivamente la data e fornire tutte le notizie utili a predisporre l’atto. La comparizione sarà fissata al più presto possibile ed in ogni caso non oltre i 15 giorni successivi. La richiesta puo’ essere presentata su questo modulo direttamente all’ufficio dello stato civile, spedita per posta, trasmessa per e-mail ovvero per posta elettronica certificata.

Si ricorda che i coniugi possono inoltre concludere un accordo consensuale di separazione o divorzio (anche in presenza di figli minori), attraverso una convenzione di negoziazione assistita presso due avvocati, uno per parte, ai sensi dell’art.6 del citato D.L. 132/2014.

Il ricorso al Tribunale resta necessario solo in mancanza di accordo consensuale, con la consueta procedura di separazione e/o divorzio giudiziale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Viagrande:
tel. 0957890382,  0957923213,   email: uffici.demografici @ comune.viagrande.ct.it
PEC: demografici @ pec.comune.viagrande.ct.it

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