Un fondo di 835mila euro per la Sicilia, fino a 8mila euro per inquilino, 17 i comuni catanesi “ad alta tensione abitativa”. Sono le cifre che si possono ricavare dai provvedimenti ministeriali sulla cosiddetta “morosità incolpevole”. Il relativo decreto di attuazione, emanato del ministero delle Infrastrutture di concerto con il ministero dell’Economia, è stato pubblicato il 14 luglio scorso.
La Cisl di Catania ha scritto ai sindaci dei 17 comuni catanesi interessati, per chiedere a che punto sono le procedure per poter usufruire di tali fondi, destinati a quei cittadini che la negativa congiuntura economica ha reso “morosi incolpevoli” ma a rischio di sfratto.
I comuni sono Catania, Acireale, Aci Castello, Adrano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Misterbianco, Motta S. A., Paternò, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio, S. Pietro Clarenza, S. Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande.
“L’istituto della morosità incolpevole – ricorda Rosaria Rotolo, segretaria generale della Cisl etnea – è stato introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 6, comma 5, del Decreto Legge 102/2013, dietro specifica richiesta della Cisl congiunta al Sicet. Il decreto ha istituito un apposito fondo, paria a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare ai Comuni italiani ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data del 29 ottobre 2013, bandi o altre procedure amministrative per erogare di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli”.
“Abbiamo voluto scrivere ai sindaci interessati – aggiunge Rotolo – perché verifichino a che punto sono le procedure necessarie e non si perda l’opportunità di sostenere quegli inquilini che non possono più pagare l’affitto e rischiano di trovarsi in mezzo alla strada per cause non dipendenti dalla propria volontà”.
Le sei specifiche cause di morosità incolpevole che danno accesso ai contributi sono 1) la perdita di lavoro per licenziamento; 2) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 3) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 4) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 5) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 6) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
In presenza di tali condizioni, l’inquilino che non riesca a pagare il canone di locazione potrà chiedere l’intervento dello Stato. Il contributo che può essere concesso per sanare la morosità incolpevole accertata non potrà superare l’importo di 8.000 euro.L’eventuale eccedenza dovrà essere sanata con risorse del locatario.
I Comuni adotteranno le misure necessarie per comunicare alle Prefettura-Uffici territoriali del Governo l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo.
I Comuni, dunque, hanno un compito fondamentale nel consentire l’accesso ai contributi. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, dovranno verificare che i richiedenti: a) rispettino i parametri Isee previsti dal decreto; b) siano titolari di contratti di locazione a uso abitativo regolarmente registrati; c) siano residenti in un alloggio oggetto di procedure di rilascio da almeno un anno; d) abbiano cittadinanza italiana o europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, siano titolari di un regolare titolo di soggiorno; e) siano destinatari di atti di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida.
“Ecco che diventa determinante il ruolo dell’amministrazione comunale – conclude Rotolo – per rispondere con responsabilità e concretezza a esigenze diventate sempre più drammaticamente attuali per tante famiglie di lavoratori che stanno subendo la crisi”.