L'apparenza inganna…

Recita la saggezza orientale: “Belle parole e una vistosa apparenza raramente sono associate alla vera virtù” e ancora: “La giustizia degli uomini è simile alla tela del ragno: il calabrone può passare ma il moscerino si impiglia”. Niente di più adatto di queste due citazioni per riassumere il senso del presente articolo e per sottolineare che spesso, anzi molto spesso, l’apparenza inganna. Nello specifico inganna quando ci si accorge che documenti ufficiali quali licenze e concessioni edilizie, ossia ‘certezze’ ratificate da pubbliche amministrazioni e da enti preposti alla sorveglianza sul territorio rivelano di avere la stessa solidità delle bolle di sapone. Mi riferisco ad un paradosso che si manifesta casualmente, con apparizioni fugaci subito dopo dimenticate in perfetto stile Loch Ness, nella quotidianità dei professionisti della provincia catanese (ma temo sia un problema ben più esteso) operanti nel settore dell’edilizia. Paradosso che mai nessuno si è preso la briga di palesare adoperandosi per portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e, soprattutto, delle amministrazioni locali e regionali competenti. Mi riferisco al paradosso che coinvolge numerosissimi comuni della Provincia catanese che, avendo l’intero territorio comunale (o porzioni dello stesso) sottoposto a vincolo di tutela del paesaggio, hanno l’obbligo, fin dal primo giorno di istituzione ufficiale del vincolo, di subordinare il rilascio di autorizzazioni edilizie e permessi di costruire all’acquisizione del nulla osta paesaggistico rilasciato dalla competente Soprintendenza BB.CC.AA.. Mi riferisco, giusto per rendere l’idea dell’entità del fenomeno, a comuni quali (per citare i casi più eclatanti), Gravina di Catania, Castiglione di Sicilia, Nicolosi, Acicastello, Tremestieri Etneo, Mascalucia, Militello, Pedara, San Giovanni la Punta, San Gregorio, Trecastagni, Viagrande, Zafferana (e la lista potrebbe continuare ulteriormente), le cui amministrazioni pro tempore hanno preso tardivamente atto dell’imposizione del suddetto vincolo sul loro territorio. Se si osserva, infatti, la tabella di pubblica consultazione presso il link: http://www.ambientediritto.it/Vincoli paesaggistici/Vincoli paesaggistici CT.htm, è possibile constatare che tra la data di pubblicazione sull’Albo del verbale di Commissione BB.NN.PP. che impone ufficialmente il vincolo sul territorio e quella relativa al decreto ad esso (vincolo) riferito ed alla pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.S., intercorrono intervalli di tempo che vanno da uno a più di dieci anni. Qual è il paradosso? La risposta è semplice: ogni amministrazione comunale coinvolta, ritenendo a torto che la validità del vincolo paesaggistico decorresse dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. e non dall’affissione all’Albo, ha continuato a rilasciare permessi di costruire (mi riferisco ovviamente a licenze e concessioni citate nella normativa allora vigente) e conseguentemente anche abitabilità e conformità. Ciò ha dato via libera alla realizzazione di fabbricati che, seppur dotati di “regolare” titolo autorizzativo dal punto di vista urbanistico, erano e sono, a tutt’oggi, abusivi dal punto di vista paesaggistico non essendo mai stato, alcun progetto ad essi relativo, preventivamente approvato dalla competente Soprintendenza. Per farla breve, tutti i titoli autorizzativi rilasciati in questo lasso di tempo dalle varie amministrazioni comunali non risultano regolari e, di conseguenza, dovrebbero non esserlo gli atti di compravendita relativi agli immobili interessati, in barba alle rassicurazioni fornite dal pezzo di carta ‘regolarmente’ rilasciato dall’ufficio tecnico a suo tempo, alla sicurezza dei notai che hanno proceduto e procedono alla stipula dei rogiti dei suddetti immobili, alla ‘effimera’ tranquillità della totalità dei proprietari degli immobili ricadenti in tali territori, e alla buona volontà dei tecnici operanti sul territorio che, quotidianamente, sbattono il naso contro il muro invisibile di questo paradosso. Piccola precisazione: le attuali amministrazioni comunali, eredi di quelle pro tempore il cui comportamento quantomeno poco attento ha determinato l’insorgere dell’attuale paradosso, non possono non essere informate dell’esistere del problema e delle responsabilità che questo comporta o potrebbe comportare, a prescindere dal fatto che nessun Ente preposto abbia, in tempi recenti, rinfrescato loro la memoria con comunicati ufficiali o circolari di qualsiasi sorta che le obbligassero a prendere provvedimenti o, quantomeno, ad ufficializzare la questione.
L’assenza di nulla osta paesaggistico per gli immobili ricadenti nei suddetti territori, infatti, emerge esclusivamente quando, l’ignaro proprietario si rivolge tramite il proprio tecnico di fiducia all’ufficio tecnico per l’acquisizione di un titolo che autorizzi l’esecuzione di qualsivoglia intervento che coinvolga l’aspetto esteriore dell’edificio e, comunque, il paesaggio. In quel caso l’efficienza dell’ufficio tecnico, in ottemperanza della vigente normativa, subordina il permesso al rilascio del nulla osta paesaggistico da parte della competente Soprintendenza la quale, a ragione, prima di procedere richiede (anche se in teoria dovrebbe averlo agli atti e quindi andare a consultare i propri archivi) il nulla osta rilasciato, a suo tempo, per la costruzione dell’immobile su cui si deve intervenire. Solo allora tocca al tecnico incaricato scoprire la reltà dei fatti e comunicare l’amara notizia al cliente. Alternative?
a) L’immediata richiesta di archiviazione della pratica e la rinuncia alla volontà di eseguire i lavori, in beffa anche all’incarico del tecnico che nessuna responsabilità ha in merito al fallimento dell’operazione ma che perde comunque l’opportunità lavorativa offertagli trovandosi, spesso, anche costretto a dover sostenere spese legali per dimostrare la propria estraneità in procedimenti civili che il cliente ritiene (a torto ed esclusivamente sulla scia del comprensibile rancore per il torto subito) più giusto avviare contro un tecnico privato piuttosto che contro l’amministrazione comunale pro tempore, unica effettiva responsabile del ‘danno’.
b) Il pagamento di una onerosa sanzione (calcolata in base al valore dell’immobile) immediatamente erogata dall’ufficio competente ed alla quale si subordina il rilascio del successivo nulla osta per l’intervento da effettuare. Il tutto, ovviamente, a carico dell’ignaro attuale proprietario dell’immobile (sia esso abitazione unifamiliare o parte di un condominio: nel secondo caso pare che la sanzione venga imposta al singolo proprietario ma calcolata sull’illecito attribuito all’intero condominio).
Lo scopo di questo articolo, in conclusione, è quello di rinfrescare la memoria in merito al persistere del problema a tutti gli Enti coinvolti sia a livello locale (comuni) che regionale (A.R.T.A.), invitandoli ad adoperarsi e cooperare, magari con la consulenza dei Dipartimenti delegati al governo del territorio interni agli ordini professionali provinciali dei tecnici operanti nel settore dell’edilizia, per tentare di risolvere o quantomeno esplicitare la questione, accettando ognuno di farsi carico delle proprie responsabilità, a beneficio di un corretto e trasparente rapporto tra istituzioni e cittadino ed a garanzia della tutela dei territori coinvolti.

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